Permessi retribuiti

Una socia ci chiede

Il nostro consulente risponde

Una socia ci chiede

DOMANDA
Gentili signori,sono una giovane diabetica con invalidità pari al 50%, essendo stata operata di cataratta bilaterale. Attualmente ho un contratto a tempo determinato nella categoria CCNL. Ho letto che quando devo andare a fare le visite mediche specialistiche (esami del sangue, diabetologa e oculista) posso usufruire del giorno di malattia, senza che esso venga conteggiato per i giorni di malattia retribuibili nel corso di un anno. Volevo accertarmi che queste informazioni siano corrette o, in caso contrario, cosa devo fare per poter avere il permesso retribuito quando devo andare in ospedale (non maturerò permessi retribuiti per due anni).
Appurato che non ho i permessi retribuiti, la mia domanda è: ho diritto al giorno di malattia, come ho letto essere previsto dal CCNL, visto che sono stata assunta come categoria protetta anche se ho un contratto determinato e non indeterminato? Il mio settore è commercio e servizi. Come categoria protetta mi sembra assurdo che l'azienda abbia degli sgravi fiscali per avermi assunto, ma poi non ho diritti per quando mi devo curare... Qui non esiste un organo sindacale e il centro per l'impiego che mi ha seguito e inserito nelle categorie protette non ha saputo darmi una risposta. Non so più a chi rivolgermi!

RISPOSTA

Di seguito il parere dell'Avvocato nostro consulente

NEL CASO DI SPECIE L'AREA DI RIFERIMENTO E' QUELLA DEL TERZIARIO-COMMERCIO OVE VANNO CONSIDERATE, A SECONDA DELLA DATA DI ASSUNZIONE  DELLA DIPENDENTE, DUE DISCIPLINE TRA LORO SUCCESSIVE

1) CCNL IN VIGORE DAL GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 201O, CHE ALL'ART 85 ESPRESSAMENTE PREVEDE

" Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dall'1.1.80.
I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (*) per le aziende fino a 15 dipendenti.
Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 6 ore:

- 4 ore a decorrere dal 10.1.92
- 4 ore a decorrere dal 10.1.93
- 8 ore a decorrere dal 10.1.94

Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lett. a.2), b) e c), art. 41, parte II.
I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, di cui all'art. 134, parte II, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario al lavoratore verrà corrisposto 1/12 dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto.
(*) Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le seguenti decorrenze:

- 1° gennaio 1982: 24 ore
- 1° luglio 1984: 12 ore
- 1° gennaio 1985: 12 ore
- 1° gennaio 1986: 8 ore

Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, l'assenza facoltativa 'post partum', i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Istituti assistenziali o previdenziali, la sospensione con ricorso alla CIGS, nonché la malattia e l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.
Chiarimento a verbale.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 81, parte II, sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto dall'Accordo interconfederale 16.5.77, sulle festività abolite.
Norma di interpretazione autentica.
Le norme di cui al presente art. 85 si applicano ai Quadri e al personale di cui al comma 1, art. 54, parte II.
Per le aziende che avessero interpretato la presente norma in modo difforme, viene fatta salva la prassi finora adottata e le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.95".

2) ACCORDO DI RINNOVO 26.2.11 (CHE ALLEGO IN PDF) DELLO STESSO CCNL, CHE ALL'ART 146 ESPRESSAMENTE PREVEDE COME IN EFFETTI IL DIRITTO AI PERMESSI MATURI - A PARTIRE DAL GIORNO 1.3.11 -  NON PRIMA DI UN BIENNIO QUANDO IL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO SI TRASFORMI   A TEMPO INDETERMINATO

INFINE IL CCNL TERZIARIO COMMERCIO NON PREVEDE LA POSSIBILITA' DI RICORRERE A GIONI DI MALATTIA PER ESAMI DIAGNOSTICI, COME SI EVINCE DALLA DISCIPLINA DELL'ART 109 APPRESSO RIPORTATA

Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 108, parte II, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 170 e 173, parte II del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro s'intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 159 e 160, parte II del presente contratto.
Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso 1 giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 170 e 173, parte II del presente contratto.
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Ai sensi dell'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

ALLO STATO RESIDUA UNA UNICA SOLUZIONE PER LA SIG.RA, OSSIA CONCORDARE COL DATORE DI LAVORO  PERMESSI ORARI NON RETRIBUITI PER SOTTOPORSI A VISITE SPECIALISTICHE O ESAMI DI LABORATORIO

AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE MAIL RICORDO LA DISCIPLINA DELLA LEGGE
104/1992 CHE ALL'ART 33 PREVEDE
 
 
"33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7)
 
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
 
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno,
il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap
in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado,
ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o
mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito
coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto
diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per
l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il
diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei
confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si
tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il
secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. (8)
 
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per
assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato
a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza
del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea,
il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. (9)
 
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
 
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. (10)
 
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
 
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
 
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della
responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti
di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti
l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima
fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a caricodella finanza
pubblica». (11)
 
[Consulta le nostre schede di approfondimento sui permessi lavorativi ]
[Consulta le nostre schede di approfondimento su scelta prioritaria della sede
e rifiuto al trasferimento]
 
 
 
(7) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del
decreto citato.
(8) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre
2010, n. 183. L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'articolo 6, comma 1,
lettera a), del Decreto Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.
 
(9) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto
Legislativo 19 luglio 2011, n. 119.
 
(10) Comma così modificato dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre
2010, n. 183. Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n.
155
(11) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1 della Legge 4 novembre 2010, n.
183. Su tali aspetti si veda ora la Circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155"
 
 
OVVIAMENTE, PER USUFRUIRE DI TALI PERMESSI, LA SIG.RA DOVRA' ESSERE
VALUTATA NON SOLO INVALIDA CIVILE AL 50% MA ANCHE PORTATRICE DI GRAVE HANDICAP

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