UNA SOCIA CI CHIEDE CHIARIMENTI

DIABETE E LAVORO

DIABETE E LAVORO

Una nostra socia ci chiede chiarimenti relativi all'assunzione come OSS in presenza di patologia diabetica

RISPOSTA DELL’AVVOCATO VINCENZO CORDOLA

L'art. 41 del Dlgs. 81/08, al comma 6, stabilisce che il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria, "esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.”

Cio' precisato, sussiste il diritto del lavoratore giudicato inidoneo di interporre ricorso avverso il giudizio del medico competente, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, c. 9, D.Lgs. 81/2008), ossia la Commissione Medica.

Laddove quest'ultima modifichi il giudizio in uno di quelli di idoneità, al dipendente dovrà immediatamente essere riconosciuta la possibilita' di svolgere determinate mansioni o turni di orario lavorativo, con facolta' di agire per il risarcimento delle spettanze perdute durante tutto il periodo non lavorato.

Nel caso di specie la giovane Paola Maiocco ha certamente facolta' di contestare il giudizio di inidoneita' (con esclusione dal turno notturno) del medico del lavoro, rivolgendosi alla locale Commissione Medica e chiedendo di essere sottoposta a nuova visita.

Nella circostanza dovra' dimostrare di essere ben seguita al San Raffaele e di avere un diabete con ottima compensazione.

In esito dovrebbe ottenersi una valutazione che superi qualsiasi discriminazione.

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